Cosa Prevede il Decreto Cura Italia per Gli enti del Terzo Settore ?
Ai tempi del Coronavirus (Covid-19), tra i numerosi provvedimenti adottati -la maggior parte dei quali sicuramente è contenuta all’interno del Decreto Cura Italia (per una chiara sintesi del Decreto cura Italia clicca qui)- un occhio di riguardo viene sicuramente rivolto anche agli Enti del Terzo Settore (associazioni, fondazioni, imprese sociali ecc), i quali in questo momento di profonda crisi, stanno apportando un immenso aiuto alla collettività; anche attraverso la promozione di campagne di solidarietà e raccolta fondi nonostante le limitazioni che hanno portato alla sospensione delle attività istituzionali al fine di evitare l’aggregazione collettiva.
Il nostro studio (STUDIO CONSULENZE AZIENDALI), nato dalla collaborazione di commercialisti e avvocati, è specializzato nella consulenza agli enti del terzo settore; seguiamo sotto tutti i profili, incluso quello fiscale e contabile gli enti del Terzo Settore.
In questo brevissimo articolo, come anticipato dal titolo, analizzeremo in maniera sintetica ma esaustiva le disposizioni fissate dal Decreto Cura Italia a favore degli gli Enti del Terzo Settore.
Tra gli interventi si prevede: la proroga dei termini per apportare le modifiche statutarie necessarie per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore (al 31.10.2020); la facoltà di posticipare l’approvazione dei bilanci (al 31.10.2020).
L’art 35 del Decreto Cura Italia interviene modificando l’art 101, comma 2 del Codice del terzo Settore dando maggior tempo agli enti per modificare i propri statuti. Di conseguenza, fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del codice del terzo settore entro il 31 ottobre 2020. Entro il 31 ottobre 2020, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Chi ha già provveduto ad adeguare il proprio statuto al momento non dovrà fare nulla.
Viceversa le associazioni che stanno adeguando il proprio statuto avranno un termine maggiore (oggi fissato al 31/10/2020), ciò al fine di consentire a tutti i soci di partecipare all’assemblea per l’approvazione delle modifiche o per procedere con ulteriori variazioni facoltative
Per chi non ha ancora avviato le procedure di modifica dello statuto sarebbe opportuno valutare e pianificare un processo di adeguamento.
Inoltre sempre all’art. 35 del Decreto Cura Italia è prevista la facoltà di prorogare l’approvazione dei bilanci 2019 alla data del 31/10/2020. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci 2019 ricade all’interno del periodo emergenziale possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020 in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. In merito si ricorda che le assemblee sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere. Lo stesso vale per le assemblee per il rinnovo degli organi elettivi in scadenze delle associazioni.
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