Ancora pochi giorni di tempo per poter richiedere il rimborso dei biglietti acquistati prima dell’8 marzo 2020 e non usufruiti a causa dell’emergenza Coronavirus.
Ecco di seguito un brevissimo e chiaro articolo dedicato a coloro i quali hanno acquistato biglietti, soggiorni, titoli di viaggio e affini e non hanno beneficiato degli stessi a causa delle limitazioni previste per l’emergenza coronavirus.
Art. 88 Decreto Legge 17 marzo 2020
(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)
1 Le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.
2. A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell’articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.
L’ art. 88 dell’ attualissimo “Decreto Cura Italia” ( Decreto Legge 17 Marzo 2020) la possibilità di richiedere il rimborso delle somme pagate per i soggiorni, i titoli di viaggio e i biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura.
In particolare, il suddetto Decreto prevede che coloro che hanno acquistato titoli di viaggio (biglietti aerei, di treni o altri mezzi pubblici) o hanno prenotato un pernottamento e/o soggiorno, o ancora hanno acquistato biglietti per cinema, teatro o musei e non hanno potuto usufruirne a causa delle misure restrittive necessarie per contenere l’espandersi del Covid-19, possono chiedere il rimborso al venditore, poiché ricorre l’impossibilità sopravvenuta della prestazione di cui all’art. 1463 del codice civile.
Quindi, tutti coloro che dall’8.3.2020 non hanno potuto usufruire dei già acquistati biglietti aerei o di altri mezzi di trasporto, dei soggiorni presso hotel, ecc. e dei biglietti per teatri, cinema o musei, possono richiedere entro trenta giorni (a decorrere dall’entrata in vigore del decreto “Cura Italia”), il rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto (biglietto, contratto ecc.).
Il venditore, ricevuta la richiesta di rimborso, entro successivi trenta giorni dovrà provvedere all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
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