Con il decreto «Cura Italia» n. 18/2020, il Governo ha previsto diversi benefici per fronteggiare la seria emergenza sanitaria del nostro Paese, tra cui anche la sospensione della corresponsione delle rate per i mutui prima casa trattati in un nostro breve articolo intitolato (BENEFICI LAVORATORI DECRETO CURA ITALIA).
In questo nuovo articolo del sito web del nostro studio -STUDIO CONSULENZE AZIENDALI- cercheremo di comprendere gli svantaggi della sospensione del pagamento delle rate del mutuo come previsto dal Decreto di cui sopra.
A tal proposito occorre considerare che per tutta la durata della sospensione, il Fondo di solidarietà per la sospensione gestito dal MEF, sostituendosi al titolare del mutuo, pagherà alle banche solo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate, calcolati sulla base dell’ Irs o dell’Euribor (tra l’altro in questo momento ai minimi storici e addirittura negativi) presi come riferimento per il calcolo del piano di ammortamento.
Il restante 50% degli interessi maturati, invece, durante la sospensione resterà comunque a carico del titolare del mutuo e, poi, terminata la sospensione il mutuatario riprenderà a pagare le rate, applicando i tassi di interesse che ci saranno in quel momento, partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domanda; il piano di ammortamento verrà quindi ampliato di un periodo pari alla durata della sospensione.
Si tenga tuttavia presente che i mutui più “vecchi” hanno più capitale e meno interessi da restituire.
Un ulteriore elemento a sfavore di tale “scelta” è che con molte probabilità sarà poi preclusa la possibilità di surrogare il mutuo anche dopo il periodo di sospensione (quindi non si potrà passare ad altra banca).
Potrebbe, pertanto, essere anche conveniente attendere che questo periodo di crisi termini e poi effettuare una surroga o una rinegoziazione del mutuo, allungando anche il piano di ammortamento e diminuendo la rata inizialmente pattuita.
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