Associazioni e Pubblicità
L'Ente no profit per definizione persegue uno scopo non lucrativo di utilità o solidarietà sociale.
Scopo realizzato e realizzabile per il tramite (prevalentemente) di entrate istituzionali quali sovvenzioni, liberalità, quote associative.
Ebbene da qui si comprende che solo coinvolgendo ed ottenendo il consenso della collettività l'ente no profit può operare.
Rendersi trasparente: è questa la strada da intraprendere ribadita dallo stesso legislatore con il d.lgs 117/ 2017 con il quale si preannuncia l'obbligo per gli ETS di pubblicare tramite il proprio sito internet il bilancio ed il compenso di alcune figure interne all'ente.
Tuttavia, non dovrebbe essere un obbligo imposto "dall'alto" a condizionare l'operato del singolo, quanto, piuttosto, l'esigenza di operare per e con la collettività.
Il cuore e motore di ogni associazione è nel consenso della collettività.
Rendi trasparente le azioni, i risultati già raggiunti e i progetti futuri, confronta e condividi lo scopo dell'Associazione!
Le Associazioni possono e devono occuparti di promuovere se stessi, e i benefici riservati ai soci di promuovere quindi lo scopo sociale.
Promuoversi è un conto, pubblicizzare attività commerciali da parte di associazioni è altro! (le associazioni non vendono nulla quindi non possono cercare clienti, possono cercare associati quindi comunicare informazioni agli associati e quindi promuovere eventi).
Scopri come promuovere legalmente la tua associazione:
Sfatiamo questo mito
se si percorre tutta la normativa degli Enti troviamo si un divieto in tema di pubblicità ma lo troviamo in merito alla pubblicità del punto ristoro quando questo è gestito come circolo.
Inoltre la Commissione Tributaria Regionale di Torino (n. 806/24/14) si è pronunciata dichiarando privo di fondamenta la relazione tra pubblicità ed esercizio di attività commerciale da parte delle Associazioni.
occorre tuttavia riportare nei messaggi pubblicitari che si tratta di Associazione e che le attività sono rivolte agli associati.
Le spese di pubblicità sono interamente deducibili in base all'art. 90 comma 8, della L. n. 289/2002.
Scarica la guida cliccando qui
Guarda da youtube: https://www.youtube.com/watch?v=s-7zmZX43Ec
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